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Regolamento per l' installazione e l' utilizzo di un sistema....

Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all' interno e all' esterno dell' istituzione scolastica 

Descrizione : all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12703/2013 con delibera n. 33

Art. 1 Finalità

Le finalitaÌ€ che l’istituzione scolastica IC 9° Cuoco-Schipa intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilitaÌ€ dell’Istituto, quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all’Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all’interno della struttura.

La situazione sopra esemplificata comporta il controllo dei seguenti locali interni Atrio scuola – ingresso auditorium – ingresso sala professori
Art. 2 Caratteristiche tecniche dell’impianto
Il sistema eÌ€ costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet dell’Istituto.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro.
Le immagini sono visionabili presso la seguente postazione Mennone Adriana e Longo Angela.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:
Interne Atrio scuola –ingresso auditorium – ingresso sala professori

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si individua nella persona del Dirigente scolastico quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall’Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertaÌ€ fondamentali, nonchè della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

EÌ€ comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l’incaricato della videosorveglianza può provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalitaÌ€ di ripresa di cui al precedente art. 4, l’incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Le registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
Le immagini eventualmente registrate in base all’articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria.

Art. 7 Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica e un’espressa informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza sarà fornita alle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione e agli operatori scolastici al momento dell’assunzione in servizio, nonché agli operatori di aziende che prestano servizio continuo o provvisorio nell’edificio

Art. 8 Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutti gli allegati

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